Strumenti di accessibilità
(Art. 5, del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016 e Legge 7 agosto 1990, N. 241).
Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, Il Legislatore introduce la nozione di “Accesso civico”, con la quale si definisce il diritto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quando previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto Legislativo.
Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso:
Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetto accesso documentale).
Le istanze di Accesso civico vanno presentate al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del GAL MARMILLA.
Come presentare l’istanza Utilizzare l’apposito modulo e inviarlo: